Introduzione alla nuova legge cinese sui contratti di lavoro-------Iacopo Senatori,Wu Jinyu


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CONTRATTO DI LAVORO IN CINA

Articoli

N. 45 - 16 novembre 2007

V

Iacopo Senatori Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Wu Jinyu Dottorando di ricerca in Diritto delle Relazioni di lavoro presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Introduzione alla nuova legge cinese sui contratti di lavoro

Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune tra gli Autori. Tuttavia, il paragrafo 1 è attribuibile a Iacopo Senatori mentre i

paragrafi successivi sono attribuibili aWu Jinyu. Gli Autori ringraziano per la collaborazione nella redazione del testo il Dott. Luke Nkadi

(1) Si allude da un lato alla forte influenza culturale esercitata dalla tradizione confuciana, che pare riflettersi nella

valorizzazione giuridica di taluni concetti immateriali come quello di “armoniosità” (articolo 1); dall’altro ai referenti storici

del processo di formazione del diritto cinese moderno, innestatosi su di un’esperienza singolare come quella sovietica. Il

ruolo di tali fattori nel plasmare l’ordinamento giuslavoristico cinese è esaminato in R. Blanpain, S. Bisom Rapp,

W. R.

Corebtt, H. K. Josephs, M. J. Zimmer (a cura di), The Global Workplace. International and Comparative Employment Law,

Cambridge University Press, 2007, Cap. 11.

(2) Non è possibile in questa sede dare conto della stretta relazione tra l’evoluzione normativa e le modifiche del quadro

socioeconomico

avvenute in Cina nel corso dell’ultinmo trentennio. Si rinvia in merito alle considerazioni svolte da Rita

Fatiguso e Michele Tiraboschi in questo stesso fascicolo.

1. Premessa. Una lettura 玜ll’europea»

della nuova legge cinese

Non è possibile, per un osservatore occidentale

alle prese con la lettura della nuova legge cinese

sui contratti di lavoro (in combinato disposto con

la precedente e più generale legge del 1994, su

cui la normativa attuale si innesta), sfuggire ad

una sensazione di ambivalenza.

La prima impressione che si ricava dal testo è

quella di una forte analogia di contenuto con i

contesti normativi abitualmente frequentati, amplificata

dalla sostanziale similitudine tra le soluzioni

giuridiche e

i giudizi di valore sottesi a

ciascuna di esse prospettate

su temi vecchi e

nuovi inerenti il governo dei rapporti e del mercato

del lavoro. Basti porre l’accento sulle regole che

limitano e condizionano, a vantaggio dei lavoratori,

la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza

(articoli 23 ss.), ovvero sul principio di

indifferenza dei rapporti di lavoro ai fenomeni di

successione tra imprenditori (articoli 33 ss.), per

giungere infine all’affermazione di un favor per le

forme contrattuali a tempo indeterminato a scapito

di quelle temporanee, benché espressa in filigrana

attraverso una semplice regola di presunzione

iuris tantum (articolo 14).

Non mancano peraltro norme che, intervenendo

su argomenti 玞aldi del dibattito occidentale, anticipano

soluzioni regolative o interpretative alle

quali anche ordinamenti a noi più vicini paiono

destinate. Il riferimento è all’articolo 22, in materia

di formazione professionale, che consente la

stipulazione di una sorta di patto accessorio ai

sensi del quale, a fronte dell’erogazione di specifici

servizi formativi da parte del datore di lavoro, il

prestatore si obbliga a permanere alle dipendenze

dell’impresa per un periodo minimo. Un patto

assistito da una speciale responsabilità risarcitoria

a carico del dipendente che interrompa anzitempo

il rapporto: egli dovrà tenere indenne il datore

della porzione di investimento formativo non recuperata

a causa del recesso.

Tuttavia, ove non ci si arresti all’inevitabile genericità

dei primi approcci interpretativi, non sfuggono

alla percezione alcune peculiarità, che riflettono

le singolari caratteristiche storiche e culturali

che hanno accompagnato l’evoluzione dell’ordinamento

giuslavoristico cinese(1).

La conoscenza approfondita di tali specificità costituisce

senza dubbio una delle precondizioni di

un’esegesi compiuta del nuovo testo normativo. Cosicché,

in mancanza di essa, non rimane all’interprete

che la possibilità di soffermarsi su alcune semplici

intuizioni, dalle quali sembra peraltro possibile avviare

un percorso di approfondimento rivolto a definire

le coordinate sistematiche entro cui collocare

l’attuale sistema cinese delle relazioni di lavoro.

Sembra allora che le più recenti innovazioni normative,

pur introducendo prassi e standard di tutela

ccidentali, in risposta ad un intento prolabour

manifestato dall’articolo 1(2), non abbiano eliminato

alcune zone d’ombra che, agli occhi di un

osservatore esterno, rischiano di compromettere il

pieno conseguimento dei dichiarati obiettivi di politica

del diritto. Si allude da un lato al permanere di

alcuni difetti in termini di 玪aicità del sistema, che

tuttora ostacolano la reciproca emancipazione tra

gli attori delle relazioni di lavoro, e dallaltro al

tema delleffettività delle norme, al quale dovrebbe

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N. 45 - 16 novembre 2007 VI

infondere un contributo quel rinnovato apparato

ispettivo e sanzionatorio che rappresenta una delle

integrazioni più consistenti che la nuova legge ha

apportato nel quadro risalente al 1994.

Dal primo punto di vista, appare sintomatica la

presenza di alcuni residui dell’antica concezione

istituzionalistica dei rapporti di produzione all’interno

dell’impresa(3), emergenti ad esempio nelle norme

che condizionano l’esercizio di alcuni poteri

datoriali al preventivo esame congiunto con l’assemblea

dei lavoratori (articolo 4), ovvero nel vagamente

paternalistico divieto di recesso imposto all’imprenditore

nei confronti dei dipendenti prossimi

all’età pensionabile che abbiano maturato una

certa anzianità di servizio (articolo 42, n. 5). Ma la

spia più evidente dell’incompiutezza del rinnovamento

legislativo è la perdurante ostilità verso la

sedimentazione di una reale e

perciò spontanea forma

di contropotere organizzato. Tale non può

ritenersi, allo stato delle cose, la contrattazione collettiva,

ancora ridotta alla subalternità nei confronti

del pubblico potere cui l’articolo 54 della legge

riserva la facoltà di approvare l’ipotesi di accordo,

pur se già ratificata dai lavoratori.

Sotto il profilo dell’effettività, i dubbi circa la reale

portata delle recenti innovazioni sono legittimati

dalla consolidata tradizione di permissivismo dell’apparato

amministrativo nei confronti dell’inosservanza

delle 玶egole del gioco(4). A tale proposito,

il più rilevante elemento di novità introdotto

dalla legge in commento è costituito dall’attribuzione

al singolo lavoratore della facoltà di promuovere

l’intervento ispettivo pubblico per reprimere

gli eventuali abusi perpetrati a proprio danno

(articolo 77).

Solo il tempo potrà dire se tale disposizione sarà

stata sufficiente a stimolare un maggiore impegno

dell’amministrazione pubblica nel garantire l’effettività

della disciplina lavoristica. Essa però già suggerisce

che la possibilità di progredire verso un

sistema di relazioni di lavoro compiutamente fondato

sull’autonomia delle parti, individuali e collettive,

dipenderà strettamente dall’iniziativa dei

diretti interessati.

2. Il processo di promulgazione della legge

Sono la crescita economica, i cambiamenti geografici

e il surplus di manodopera i fattori che

hanno indotto il governo cinese a sottoporre a

revisione la disciplina legale del lavoro, ad oltre

un decennio dalla grande riforma risalente a metà

degli anni ’90. La nuova legge persegue l’obiettivo

di migliorare i diritti dei lavoratori, attraverso

la formalizzazione delle norme di trattamento,

delle prerogative dei lavoratori temporanei e delle

indennità di fine rapporto.

Il processo che ha condotto alla promulgazione

della legge è iniziato nell’ottobre del 2005, con

l’approvazione della prima bozza da parte dell’ufficio

legislativo del Parlamento Nazionale ed il

conseguente passaggio all’esame del Comitato

Centrale. Successivamente, nel marzo del 2006,

si è aperta una consultazione popolare della durata

di trenta giorni, nel corso della quale sono state

raccolte oltre 191.000 opinioni.

In ossequio alle regole procedurali, che prevedono

tre passaggi di fronte al Comitato Centrale

prima dell’approvazione definitiva di un progetto

di legge, una seconda versione è stata elaborata a

seguito della consultazione popolare, che conteneva

limiti più restrittivi all’uso del lavoro temporaneo

e introduceva un obbligo di ratifica dei licenziamenti

collettivi da parte del sindacato, sottoposto

al controllo statale.

Le imprese hanno criticato fortemente questa seconda

bozza, sostenendo che mirasse sostanzialmente

ad incrementare i costi del lavoro e a ridurre

la flessibilità. Alcuni investitori esteri hanno

avvertito che, se le disposizioni non fossero state

cambiate, non avrebbero avuto altra scelta che

spostare le loro attività fuori dalla Cina(5).

Dopo una quarta lettura della bozza del testo, l’ufficio

legislativo ha proposto di sottoporla a votazione

il 25 giugno 2007. Essa è stata approvata nella

ventottesima sessione del Comitato Centrale il 29

giugno 2007. La legge, che entrerà in vigore il 1o

gennaio 2008, ha ricevuto dall’assemblea 145 voti

su 146. Un solo voto non è stato assegnato.

3. La struttura della legge

La legge è strutturata nel modo che segue:

capitolo

1. Disposizioni generali;

capitolo

2. Stipula dei contratti di lavoro;

capitolo

3. Esecuzione e modificazione dei contratti

di lavoro;

capitolo

4. Recesso e risoluzione dei contratti di

lavoro;

(3) Il processo evolutivo e i principi fondanti delle relazioni sociali istituite all’interno dei luoghi di lavoro (danwei) è illustrato

da M. W. Frazier, The making of the Chinese industrial workplace, Cambridge University Press, 2002, che ne sottolinea la

tendenza all’autoconservazione

a prescindere dalle vicende politiche ed istituzionali esterne.

(4) Cfr. Global labor strategies, Undue Influence: Corporations Gain Ground in Battle over China’s New Labor LawBut

Human

Rights and Labor Advocates Are Pushing Back, in www.fmb.unimore.it, indice AZ,

voce Cina.

(5) Cfr. J. Kahn, D. Barboza, China to give workers more rights. Labor law passes despite lobbying by foreign businesses, 30 giugno,

2007, in www.sfgate.com.

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VII

capitolo

5. Disposizioni speciali;

capitolo

6. Ispezioni di monitoraggio;

capitolo

7. Responsabilità legale;

capitolo

8. Disposizioni integrativi.

4. I contenuti

4.1. Il contratto a tempo determinato

Secondo la definizione legale, il contratto a tempo

determinato è un contratto la cui data di scadenza

è concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Per l’apposizione di un termine è dunque necessario

il mutuo consenso tra datore e prestatore(6).

4.2. Il contratto a tempo indeterminato

La legge dispone che il contratto di lavoro si considera

a tempo indeterminato, salvo diverso accordo

tra le parti, quando la prima stipulazione o la

proposta di rinnovo intervengono in una delle

seguenti circostanze:

il

lavoratore ha prestato servizio presso il datore

di lavoro per un periodo non inferiore a dieci anni

consecutivi;

in

seguito ad una procedura di ristrutturazione,

quando il lavoratore ha prestato servizio per un

periodo non inferiore a dieci anni consecutivi e si

trova a meno di dieci anni dall’età legale di pensionamento;

dopo

la stipulazione di due contratti a tempo

determinato consecutivi, salvo che il dipendente

versi in una delle situazioni stabilite dall’articolo

39 o dai commi 1 e 2 dell’articolo 40(7).

4.3. Il patto di prova

Le retribuzioni corrisposte durante il periodo di

prova non devono essere inferiori all’80% dello

standard salariale dell’impresa. Il licenziamento in

pendenza della prova è ammesso solo previa dimostrazione

della incapacità del lavoratore a svolgere

la prestazione dedotta in contratto. Il periodo di

prova è limitato ad una durata massima variabile in

funzione della durata del periodo contrattuale:

se

il contratto ha una durata inferiore ad un

anno, il periodo di prova deve essere inferiore ad

un mese;

se

il contratto ha una durata da uno a tre anni, il

periodo di prova non può durare più di due mesi;

se

il contratto ha una durata non inferiore a tre

anni, il periodo di prova non può durare più di sei

mesi.

Il contratto non può prevedere una retribuzione

inferiore all’80% del salario minimo previsto dalle

leggi locali.

Il datore di lavoro non può porre ripetutamente

un lavoratore in prova. Egli non può inoltre recedere

nel corso del periodo di prova, a meno che

non dimostri con certezza che il prestatore non sia

qualificato per il lavoro. La retribuzione dei dipendenti

in prova non può essere inferiore all’80%

del salario stabilito dagli accordi collettivi(8).

4.4. La formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro che destini fondi speciali alla

formazione dei lavoratori e che impartisca loro una

formazione tecnica specifica può apporre ai contratti,

con il consenso dei dipendenti interessati, clausole

di durata minima. La violazione di tali clausole

espone i dipendenti al risarcimento dei danni, calcolati

sulla base delle spese sostenute dal datore per

la formazione, in misura non eccedente le somme

relative al periodo di servizio non svolto(9).

4.5. Il patto di non concorrenza

Datore e prestatore di lavoro possono includere

nel contratto specifici obblighi di riservatezza che

vincolano il dipendente a non divulgare le notizie

attinenti ai segreti commerciali e ai diritti di proprietà

intellettuale del datore di lavoro.

Il dipendente vincolato da un obbligo di riservatezza

può concordare con il datore, per il periodo

successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro,

di astenersi dallo svolgere attività in concorrenza

con quest’ultimo, dietro il versamento di un

corrispettivo mensile. In caso di violazione del

patto, il lavoratore dovrà risarcire il danno al datore

di lavoro.

Gli obblighi di astensione dalle attività concorrenziali

possono essere assunti solo da personale tecnico

e dirigenziale con una certa anzianità di servizio,

ovvero dagli altri soggetti ai quali sia imposto

un dovere di riservatezza(10).

4.6. I licenziamenti collettivi

La legge definisce licenziamento collettivo la collocazione

in esubero di venti o più lavoratori ovvero

del 10% del personale. Ai datori di lavoro è

(6) Cfr. l’articolo 13 della legge.

(7) Cfr. l’articolo 14. Gli articoli 39 e 40 riguardano le cause di giustificazione del licenziamento, rispettivamente senza e con

obbligo di preavviso.

(8) Cfr. gli articoli 19 e 20.

(9) Cfr. l’articolo 22.

(10) Cfr. gli articoli 23 e 24.

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N. 45 - 16 novembre 2007 VIII

Tabella sinottica: i principali contenuti della legge

Finalità della legge Art. 1 Proteggere i legittimi diritti e interessi dei lavoratori per costruire e sviluppare

rapporti di lavoro armoniosi e stabili

Regolamenti interni Art. 4 Definizione e modifica solo previa consultazione con i lavoratori o le loro

rappresentanze

Diritti di informazione Art. 8

Oggetto: contenuto della prestazione, condizioni di impiego, luogo di

esecuzione, rischi per la salute, condizioni di sicurezza del luogo di lavoro,

corrispettivo

Forma del contratto Art. 10 Forma scritta

Durata del contratto

Art. 12 A tempo determinato, a tempo indeterminato, o con scadenza fissata al

compimento di una determinata opera o servizio

Art. 22 Clausola di durata minima: stipulabile a fronte dell’erogazione o del finanziamento

di servizi formativi da parte del datore

Determinazione

della retribuzione Art. 18 Accordo delle parti. In mancanza: disposizioni del contratto collettivo

Patto di prova Art. 19 Solo per contratti a tempo indeterminato o con termine superiore a tremesi

Obbligo di riservatezza Art. 23 Previa apposita pattuizione

Patto

di non concorrenza

Art. 23 Previo corrispettivo mensile

Art. 24 Limitazioni di durata, di oggetto e di territorio

Lavoro straordinario Art. 31 Obbligo di maggiorazione retributiva

Licenziamenti

individuali

Art. 39 Senza preavviso: per inadempimento e altre cause inerenti alla condotta

del lavoratore

Art. 40 Con preavviso e versamento dell’indennità di fine rapporto: per inidoneità

alle mansioni o mutamenti delle circostanze economiche oggettive

Licenziamenti

collettivi Art. 41

Esubero di almeno 20 lavoratori per ristrutturazione, contrazione del ciclo

produttivo o altre circostanze relative alla situazione dell’azienda

Oneri procedurali di informazione ai sindacati e agli enti amministrativi

preposti

Dimissioni Art. 38 Per inadempimento o altra grave condotta del datore di lavoro. Il lavoratore

ha diritto all’indennità di fine rapporto

Indennità

di fine rapporto Art. 47 Una mensilità retributiva per ogni anno lavorato

Contrattazione

collettiva

Art. 51 Negoziazione su base paritaria, conferma della piattaforma da parte

dei lavoratori

Art. 54 Necessità di approvazione da parte dell’autorità amministrativa

Art. 55 Inderogabilità in peius da parte del contratto individuale

Lavoro

tramite agenzia

Art. 58 L’agenzia è considerata datore di lavoro

Durata minima del contratto: 2 anni

Art. 62 Trattamento equivalente ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice

Art. 66 La fornitura di lavoro è in principio ammessa per posizioni temporanee,

ausiliarie e sostitutive

Part-time

Art. 68 Durata media non superiore a quattro ore al giorno/ventiquattro ore alla

settimana

Art. 70 Libera recedibilità previo preavviso

Ispezioni

amministrative

Art. 75 Potere di accesso ai luoghi di lavoro

Art. 77 Il lavoratore ha diritto di chiedere l’intervento dell’autorità

Art. 79 L’autorità ha il dovere di trattare con tempestività i casi denunciati

Sanzioni

Artt.

80-94

Sanzioni civili e amministrative a carico di datori e prestatori di lavoro

che non ottemperino alle disposizioni della legge

Art. 95

Sanzioni civili e amministrative a carico dei funzionari pubblici che trascurino

i propri doveri, omettano di osservare i propri obblighi statutari o

esercitino la propria autorità in violazione della legge

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Articoli

N. 45 - 16 novembre 2007

IX

imposto l’obbligo di informare e consultare il sindacato

con trenta giorni di anticipo qualora intendano

realizzare una modifica all’organizzazione

produttiva in ragione di:

ristrutturazione

ai sensi della legge sul fallimento;

gravi

difficoltà nel ciclo produttivo e nell’attività

di impresa;

contrazione

del fabbisogno di forza lavoro dovuta

a modificazione dell’attività produttiva, introduzione

di rilevanti innovazioni tecnologiche o cambiamento

delle tecniche gestionali;

altri

notevoli mutamenti delle circostanze economiche

oggettive esistenti al tempo della conclusione

dei contratti di lavoro, che rendano questi ultimi

non più eseguibili.

Ai fini della scelta dei lavoratori da non licenziare,

i datori di lavoro hanno l’obbligo di considerare

prioritariamente le seguenti categorie di dipendenti:

coloro

che sono stati assunti con contratti di

lavoro a tempo determinato dalla durata relativamente

lunga;

coloro

che sono stati assunti con contratti di

lavoro a tempo indeterminato;

coloro

che rappresentino gli unici percettori di

reddito della propria famiglia, qualora in essa siano

presenti una persona anziana o un minore

incapaci di provvedere a se stessi(11).

4.7. L’indennità di fine rapporto

In caso di cessazione del rapporto, al dipendente

spetta una indennità commisurata al numero degli

anni trascorsi alle dipendenze del datore, nella

proporzione di una mensilità retributiva per ogni

anno. I periodi di lavoro di durata compresa tra i

sei mesi e l’anno vengono conteggiati come un

anno. L’indennità da corrispondere per ciascun

periodo di lavoro inferiore a sei mesi è equivalente

alla metà della retribuzione mensile.

Per le retribuzioni che superino di almeno tre

volte il salario mensile medio vigente nel territorio

in cui è collocata l’impresa, l’indennità non

può superare il triplo di tale somma, per un periodo

massimo di dodici anni di lavoro.

L’espressione 玸alario mensile individua il corrispettivo

medio erogato al dipendente nei dodici

mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro(

12).

4.8. I contratti collettivi

I sindacati e le rappresentanze dei lavoratori, in

numero pari a quello dei rappresentanti del datore

di lavoro, hanno diritto a negoziare e stipulare

contratti collettivi per regolare materie quali: retribuzioni,

orario di lavoro, riposi, congedi, sicurezza

ed igiene del lavoro, assicurazioni, indennità e

simili.

La legge prevede che il testo del contratto collettivo

venga sottoposto all’esame e all’approvazione

dell’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori,

ovvero dei lavoratori stessi.

Ai sindacati operanti in specifici settori, quali edilizia,

estrazioni minerarie ed alimentari, è consentito

negoziare e stipulare contratti collettivi efficaci

per l’intero settore o per uno specifico territorio.

Le previsioni dei contratti collettivi in materia di

retribuzione e di standard di trattamento non possono

derogare in senso peggiorativo ai minimi

stabiliti dai governi locali(13).

4.9. Il lavoro tramite agenzia

Le imprese specializzate nella somministrazione

di manodopera devono essere costituite nel rispetto

delle norme di diritto commerciale, e devono

possedere un capitale sociale non inferiore a

500.000 Yuan. Esse possono stipulare con i lavoratori

unicamente contratti a tempo determinato,

di durata non inferiore a due anni. Esse devono

inoltre erogare ai lavoratori una retribuzione su

base mensile. Per i periodi in cui il dipendente

rimane in attesa di destinazione, la retribuzione

deve essere equivalente al salario minimo prescritto

dalle leggi vigenti nel luogo in cui ha sede

l’impresa di somministrazione(14).

4.10. Il lavoro a tempo parziale

La legge definisce il lavoro a tempo parziale come

quello svolto per non più di 4 ore al giorno e 24

ore a settimana. Per il lavoro a tempo parziale non

vige l’obbligo di stipulazione del contratto in forma

scritta, né quello di corrispondere una indennità

di fine rapporto. La retribuzione è dovuta a

cadenza almeno bisettimanale(15).

4.11. L’apparato sanzionatorio

Se un ente deputato all’amministrazione del lavoro,

un’altra autorità competente o un membro delle

stesse trascura il proprio dovere, non adempie cor(

11) Cfr. l’articolo 41.

(12) Cfr. l’articolo 47.

(13) Cfr. gli articoli 51 e 56.

(14) Cfr. gli articoli da 61 a 67.

(15) Cfr. gli articoli da 68 a 72.

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Articoli

N. 45 - 16 novembre 2007 X

rettamente ai propri obblighi statutari o esercita la

propria autorità in violazione della legge, provocando

così un danno ad un lavoratore o ad un datore

di lavoro, deve provvedere al relativo risarcimento.

In tali casi, la legge impone ai dirigenti apicali e agli

altri soggetti direttamente responsabili una sanzione

amministrativa. Nei casi in cui il comportamento

illegittimo configuri un reato, a tali sanzioni si affiancano

quelle di natura penale(16).

5. Conclusioni

a nuova legge ha lo scopo di proteggere i lavoratori

ed i loro diritti, ha dichiarato nel corso di una

conferenza stampa Xin Chunying, vice presidente

dellufficio legislativo del Parlamento(17). La legge si

pone nel solco di una serie di provvedimenti governativi

finalizzati ad aggiornare l’ordinamento giuridico

e politico della Cina mettendolo al passo con i

grandi cambiamenti economici e sociali intervenuti.

Una legge approvata in giugno ha posto fine a

due decadi di agevolazioni fiscali a favore degli

investitori stranieri, equiparando gli indici di tassazione

a quelli imposti alle imprese locali.

e si verificheranno distorsioni nell’applicazione

della legge, ha affermato Xin, 玵ueste andranno

a favore degli investitori stranieri. Infatti, i governi

locali sono molto tolleranti nei confronti di questi

ultimi, essendo interessati ad attrarli e trattenerli

nei loro territori. 獳nche quando essi trasgrediscono

alle leggi sul lavoro, non viene opposta loro

una reale resistenza(18). Xin ha sostenuto inoltre

che le imprese che si atterranno strettamente alla

normativa esistente non patiranno alcun sensibile

aumento del costo del lavoro(19).

La maggiore delle priorità odierne è che le autorità

amministrative impongano con serietà l’applicazione

delle norme esistenti. In mancanza di una

chiara ed efficace azione in tal senso, sarà difficile

assistere ad un reale miglioramento dei diritti dei

lavoratori cinesi.

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NUOVA

EDIZIONE

(16) Cfr. l’articolo 95.

(17) Cfr. J. Mc Donald, China Pushes Through New Labor Law, in Newsfactor Business Report, 29 Giugno 2007, http://business.

newsfactor.com.

(18) Cfr. J. Mc Donald, China Approves New Labor Law, 29 giugno 2007, in www.sfgate.com.

(19) Cfr. Z. Zhe, China adopts new labor rules, in China Daily, 30 giugno 2007, www.chinadaily.com.